(massima n. 1)
Il decreto di omologa emesso ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. č impugnabile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dal deposito, limitatamente alle statuizioni sulle spese di lite e di consulenza tecnica, in quanto provvedimenti definitivi, decisori e lesivi di diritti patrimoniali non altrimenti tutelabili.