(massima n. 1)
Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. in materia di invalidità civile, ove la parte ricorrente abbia reso e ritualmente depositato - nel ricorso introduttivo e/o nella procura alle liti - la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., il giudice non può porre le spese di lite a suo carico, trovando applicazione il regime di esonero ivi previsto anche in caso di omologa della insussistenza del requisito sanitario.