(massima n. 1)
Nel giudizio previdenziale/assistenziale introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., il giudice, all'esito della fase di merito ex comma 6, è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario, non potendo pronunciare sentenze né dichiarative del diritto alla prestazione, né di condanna dell'ente al pagamento del beneficio, atteso che gli ulteriori requisiti (c.d. extrasanitari) devono essere oggetto di distinto giudizio.