(massima n. 1)
Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., qualora, nelle more del giudizio di legittimitą instaurato avverso il decreto di omologa, la parte ricorrente dichiari di rinunciare al ricorso, la Corte di cassazione deve dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., con compensazione "di fatto" delle spese tra le parti, restando le stesse a carico di ciascuno secondo l'anticipazione, in applicazione dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c.