(massima n. 1)
Nel giudizio ex art. 445-bis c.p.c., la statuizione sulle spese deve essere adottata in base al criterio della soccombenza riferito all'esito complessivo dell'intero procedimento - comprensivo tanto della fase di accertamento tecnico preventivo quanto della successiva fase di opposizione - non potendo il giudice procedere a distinte e autonome regolamentazioni per ciascuna fase.