(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., il giudice è tenuto a pronunciarsi sull'intera res controversa e non può limitare l'indagine ai soli motivi di opposizione alle conclusioni del c.t.u. svolto nella fase di accertamento tecnico preventivo, dovendo accertare tutte le condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni richieste, anche se già utilmente accertate in sede sommaria e non più oggetto di contestazione.