(massima n. 1)
In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., la tempestiva dichiarazione di dissenso alle conclusioni del consulente tecnico e il successivo, parimenti tempestivo, deposito del ricorso introduttivo del giudizio di merito ex comma 6 impediscono in via definitiva l'emissione del decreto di omologa, restando irrilevante, a tal fine, la successiva estinzione del giudizio di merito.