Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 7753 del 31 marzo 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di spese di lite nei giudizi previdenziali ex art. 445-bis c.p.c., il pagamento spontaneo della prestazione da parte dell'INPS, ancorché oltre il termine di 120 giorni di cui al comma 5 della norma, ma prima della ricezione della notifica del ricorso giudiziario, può costituire, ove non sia tempestivamente e specificamente contestata la comunicazione dell'avvenuta liquidazione, "grave ed eccezionale ragione" idonea a giustificare la compensazione parziale delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.

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