(massima n. 1)
Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. per l'accertamento dei requisiti sanitari ai fini delle prestazioni assistenziali o previdenziali, il giudice deve limitarsi a pronunciarsi sulla sussistenza o meno del requisito sanitario, non potendo né condannare l'ente erogatore al pagamento della prestazione, né emettere una pronuncia dichiarativa del diritto alla stessa, atteso che l'accertamento del solo requisito sanitario è distinto dall'accertamento del diritto alla prestazione, che presuppone la verifica di ulteriori condizioni (reddituali, amministrative, ecc.).