(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, ultimo comma, c.p.c., il thema decidendum č limitato all'accertamento del solo requisito sanitario ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali, restando impregiudicato l'accertamento degli ulteriori requisiti extrasanitari in sede amministrativa e, ove necessario, giudiziale; ne consegue che č preclusa al giudice ogni pronuncia di condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio, potendo il provvedimento contenere solo l'affermazione della sussistenza del requisito sanitario (eventualmente con condizionamento alla verifica degli altri requisiti).