(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la valutazione della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, deve essere effettuata con riferimento all'intero iter processuale - comprensivo sia della fase di accertamento tecnico preventivo sia della successiva fase contenziosa - sicché è legittima la compensazione parziale delle spese quando solo alcune delle prestazioni assistenziali originariamente domandate risultino fondate sul piano sanitario.