(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione promosso avverso decreto ex art. 445-bis c.p.c., in caso di mancato deposito della prova della notificazione del ricorso all'INPS e di mancata costituzione dell'Istituto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, restando assorbite le censure inerenti alla regolamentazione delle spese di lite adottata nel giudizio di merito.