(massima n. 1)
Nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. in materia di invaliditā civile e prestazioni assistenziali/previdenziali correlate, la pronuncia del Tribunale deve limitarsi all'accertamento del solo requisito sanitario, costituente uno degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto; ne consegue l'illegittimitā della decisione che contenga una declaratoria del diritto alla prestazione, la quale, pertanto, va cassata senza rinvio, restando fermo il solo accertamento sanitario.