(massima n. 1)
La motivazione con cui il giudice di merito dispone la compensazione delle spese di lite č censurabile in cassazione per violazione dell'art. 92 c.p.c. solo quando si risolva in enunciazioni astratte, stereotipate, illogiche o in contrasto con le risultanze di causa o con il diritto vivente; č invece insindacabile in sede di legittimitā, nel perimetro del c.d. sindacato "in negativo", quando si fondi su ragioni concrete, specifiche e coerenti con la vicenda processuale, anche se correlate alla valutazione del comportamento processuale della parte vittoriosa, come nel caso di mancato uso degli strumenti deflattivi connessi all'a.t.p. ex art. 445-bis c.p.c.