Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 10520 del 21 aprile 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

La motivazione con cui il giudice di merito dispone la compensazione delle spese di lite č censurabile in cassazione per violazione dell'art. 92 c.p.c. solo quando si risolva in enunciazioni astratte, stereotipate, illogiche o in contrasto con le risultanze di causa o con il diritto vivente; č invece insindacabile in sede di legittimitā, nel perimetro del c.d. sindacato "in negativo", quando si fondi su ragioni concrete, specifiche e coerenti con la vicenda processuale, anche se correlate alla valutazione del comportamento processuale della parte vittoriosa, come nel caso di mancato uso degli strumenti deflattivi connessi all'a.t.p. ex art. 445-bis c.p.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.