(massima n. 1)
In tema di prestazioni previdenziali, nel giudizio instaurato a seguito di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., resta ferma, anche in caso di cassazione della sentenza per avere il giudice di merito pronunciato sulla spettanza della prestazione, l'efficacia dell'accertamento del solo requisito sanitario compiuto in tale sede.