(massima n. 1)
Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c., le contestazioni - anche solo parziali - alle conclusioni del c.t.u. rese in sede di accertamento tecnico preventivo precludono in radice l'emissione del decreto di omologa, non essendo configurabile una omologa parziale dell'accertamento; ne consegue che, nel giudizio instaurato ai sensi del comma 6 della norma, il giudice deve pronunciarsi sull'intera res controversa, accertando tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, e non può limitare la cognizione ai soli motivi di opposizione, dovendo al contempo assicurare rilievo al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.