(massima n. 1)
In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., ai fini della regolamentazione delle spese, la domanda di riconoscimento di prestazione previdenziale o assistenziale comprende, quale suo contenuto necessario, anche la decorrenza del beneficio; ne consegue che il riconoscimento del diritto con decorrenza posteriore a quella richiesta integra una soccombenza solo parziale del ricorrente, idonea a giustificare la compensazione, anche integrale, delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., fermo il divieto di porre spese a carico della parte integralmente vittoriosa.