Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 11662 del 29 aprile 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., in tema di indennitā di accompagnamento, il motivo di ricorso per cassazione che critichi la consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice di merito č inammissibile se la parte non riproduce, almeno nei loro passi essenziali, i contenuti della relazione peritale e delle proprie contestazioni, né specifica le circostanze e gli elementi in concreto trascurati, non potendosi limitare a dedurre genericamente lacune valutative o errori di apprezzamento, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. e del principio di autosufficienza.

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