(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, ultimo comma, c.p.c., il thema decidendum è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione assistenziale o previdenziale, restando estraneo ogni profilo extrasanitario (cumulo, incompatibilità, opzione tra prestazioni), che attiene alla fase amministrativa e, se del caso, a separato giudizio. È pertanto viziata da omessa pronuncia la sentenza che, aderendo alle conclusioni del CTU, escluda a priori la valutazione di una determinata menomazione (nella specie: cecità parziale) in funzione del diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto già posta a base di altra provvidenza.