(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., non può essere pronunciata condanna alle spese in favore dell'INPS rimasto contumace nel giudizio di merito, atteso che la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. presuppone lo svolgimento di un'attività processuale e il sostenimento di esborsi da parte della parte vittoriosa, che il contumace, per definizione, non sopporta.