(massima n. 1)
L'ordinanza resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., che dichiari l'improcedibilitą o inammissibilitą della domanda (ad es. per difetto di preventiva domanda amministrativa o per mancata notifica del ricorso e del decreto), non ha efficacia di giudicato sul rapporto sostanziale dedotto e vale solo a ritenere soddisfatta la condizione di procedibilitą, restando ferma la possibilitą per la parte di instaurare un autonomo giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c., nel quale tornano in discussione tutte le condizioni e i presupposti sostanziali e processuali dell'azione.