(massima n. 1)
È nulla, per violazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, la liquidazione delle spese legali effettuata in misura complessiva, senza distinta indicazione delle singole fasi e per entrambe le fasi del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. (accertamento tecnico preventivo e giudizio di opposizione), ove risulti inferiore ai minimi tariffari e manchi qualunque motivazione sulla riduzione operata.