(massima n. 1)
In tema di spese di lite nei giudizi ex art. 445-bis c.p.c., il provvedimento di compensazione totale o parziale adottato ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis e come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, č legittimo solo in presenza di soccombenza reciproca, di assoluta novitā della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti ovvero di altre analoghe, specifiche, gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice ha l'onere di indicare in motivazione in modo puntuale e concreto; non integra tale requisito, perché generica e stereotipata, la mera formula "stante la natura della controversia".