Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 18382 del 8 giugno 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. avverso le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale/assistenziale, la soccombenza, ai fini della regolazione delle spese, va valutata con riferimento al complesso dell'attivitą processuale svolta – comprensiva tanto della fase di istruzione preventiva quanto di quella contenziosa di merito – potendo la complessitą dell'accertamento sanitario, desunta anche dalla necessitą di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, integrare giusto motivo di compensazione, anche parziale, delle spese di lite.

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