(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. avverso le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale/assistenziale, la soccombenza, ai fini della regolazione delle spese, va valutata con riferimento al complesso dell'attivitą processuale svolta comprensiva tanto della fase di istruzione preventiva quanto di quella contenziosa di merito potendo la complessitą dell'accertamento sanitario, desunta anche dalla necessitą di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, integrare giusto motivo di compensazione, anche parziale, delle spese di lite.