(massima n. 1)
In tema di locazioni soggette al rito ex art. 447-bis c.p.c., la mancata lettura o comunicazione del dispositivo all'esito dell'udienza cartolare, prevista dalla legislazione emergenziale pandemica in sostituzione dell'udienza in presenza, incide sul requisito formale della sentenza ai fini del raggiungimento dello scopo dell'atto e può integrare causa di nullità ex art. 360, n. 4, c.p.c.; la rilevanza di tale vizio, avuto riguardo al rapporto tra principi di oralità, immediatezza e concentrazione del giudizio, impone la rimessione della questione alla trattazione in pubblica udienza.