Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5567 del 12 marzo 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di locazioni soggette al rito ex art. 447-bis c.p.c., la mancata lettura o comunicazione del dispositivo all'esito dell'udienza cartolare, prevista dalla legislazione emergenziale pandemica in sostituzione dell'udienza in presenza, incide sul requisito formale della sentenza ai fini del raggiungimento dello scopo dell'atto e può integrare causa di nullità ex art. 360, n. 4, c.p.c.; la rilevanza di tale vizio, avuto riguardo al rapporto tra principi di oralità, immediatezza e concentrazione del giudizio, impone la rimessione della questione alla trattazione in pubblica udienza.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.