(massima n. 1)
Nel giudizio ex art. 447-bis c.p.c. avente ad oggetto la risoluzione di comodato immobiliare, il convivente della comodataria che occupi l'immobile con il proprio nucleo familiare non assume, per ciò solo, la qualità di litisconsorte necessario ove non risulti parte formale del contratto di comodato; ne consegue che la sentenza resa nei soli confronti della comodataria non è affetta da nullità per mancata integrazione del contraddittorio.