(massima n. 1)
Nei giudizi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedono accertamenti tecnici, il giudice č tenuto a nominare uno o pił consulenti tecnici ai sensi dell'art. 445 cod. proc. civ., e deve motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, dimostrando di poter risolvere i problemi tecnici rilevanti ai fini della decisione senza l'ausilio della consulenza.