Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15288 del 30 ottobre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di responsabilitą extracontrattuale, ai fini dell'applicazione dell'art. 2050 c.c. il giudizio di pericolositą eventuale dell'attivitą dev'essere dato secondo una prognosi postuma sulla base dell'esame delle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell'esercizio dell'attivitą. (Nel caso, il giudice del merito ha ritenuto con motivazione ritenuta dalla S.C. immune da censure rilevabili in sede di legittimitą costituire pericolosa ex art. 2050 c.c. l'attivitą di falciatura dell'erba esercitata con mototrancia agganciata e trainata da trattore e dotata di mezzi meccanici taglienti).

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