(massima n. 1)
La competenza giurisdizionale riguardante le controversie inerenti alla pensione di reversibilitā, in cui si discute della legittimitā del recupero di somme indebitamente percepite dai beneficiari (in particolare, quote corrisposte a figli universitari oltre il limite d'etā previsto), č suscettibile di ricadere nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, trattandosi di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato. La sussistenza o meno di tale giurisdizione dipende dalla natura della questione posta, e la mancata chiarificazione univoca in precedenti giurisprudenziali comporta la necessitā di un deferimento alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per la risoluzione della questione.