(massima n. 1)
L'eventuale carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione, o degli altri requisiti del diritto alla prestazione previdenziale può essere eccepita dall'INPS nel giudizio promosso dall'interessato ex art. 442 c.p.c., anche successivamente all'omologa del decreto. Tale contestazione incide sulla concreta utilità dell'accertamento tecnico preventivo e sulla sussistenza dell'interesse ad agire.