Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 28289 del 4 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro l'inosservanza, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato in appello, del termine assegnatogli per il deposito della consulenza, non è causa di alcuna nullità, a condizione che esso avvenga almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, conformemente al disposto del terzo comma dell'articolo 441 cod. proc. civ. Ove, invece, il consulente depositi la relazione peritale oltre il suddetto termine di dieci giorni, sussiste una nullità relativa, sanata se non venga fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi (Nel caso di specie, rilevato che nella circostanza il ricorrente aveva sollevato alla prima udienza utile l'eccezione di nullità della perizia per inosservanza del termine di deposito dell'elaborato peritale almeno dieci prima dell'udienza di discussione, e che, nonostante ciò, la corte d'appello, in violazione del diritto di difesa, non aveva concesso il differimento della discussione della causa ad una udienza successiva, la Suprema Corte, richiamato l'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata).

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