(massima n. 1)
In tema di impugnazione, anche se proposto irritualmente in forma principale contro una sentenza giā appellata da altro soccombente, l'appello č ammissibile e, previa riunione dei due giudizi, si converte in appello incidentale, se depositato entro il termine per la proposizione dell'appello incidentale nel giudizio introdotto con l'impugnazione principale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto con ricorso autonomo, benché depositato entro il termine indicato dall'art. 436 c.p.c. per la proposizione, tramite memoria, dell'appello incidentale nel corso del giudizio di impugnazione giā promosso).