Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 22003 del 30 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito speciale introdotto dalla legge n. 92/2012 (Riforma Fornero), il reclamo incidentale deve essere notificato alla controparte conformemente alle disposizioni del rito del lavoro (art. 436 c.p.c.). In mancanza di tale notifica, il reclamo incidentale č ritenuto inammissibile.

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