Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 11985 del 30 aprile 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rito del lavoro, ai fini della tempestivitā dell'appello incidentale ex art. 436 c.p.c., il termine "almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione" si computa a ritroso escludendo il dies ad quem costituito dal giorno dell'udienza e includendo il decimo giorno precedente; qualora quest'ultimo non cada in giorno festivo (o assimilato ex art. 155, comma 5, c.p.c.), l'atto depositato e notificato in tale data č tempestivo, non trovando applicazione la disciplina sullo slittamento dei termini che scadono in giorno festivo.

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