(massima n. 1)
In tema di rito del lavoro, ai fini della tempestivitā dell'appello incidentale ex art. 436 c.p.c., il termine "almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione" si computa a ritroso escludendo il dies ad quem costituito dal giorno dell'udienza e includendo il decimo giorno precedente; qualora quest'ultimo non cada in giorno festivo (o assimilato ex art. 155, comma 5, c.p.c.), l'atto depositato e notificato in tale data č tempestivo, non trovando applicazione la disciplina sullo slittamento dei termini che scadono in giorno festivo.