(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, nel caso in cui l'appellante non provveda a notificare l'atto di appello per l'udienza fissata ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento, l'improcedibilità della impugnazione può essere dichiarata d'ufficio ancorché la notifica sia avvenuta per altra successiva udienza, cui la causa - in quella prima udienza - sia stata rinviata (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale aveva dichiarato improcedibile l'appello proposto avverso sentenza di prime cure che aveva rigettato la domanda di ricostituzione di pensione, già revocata nei confronti dei ricorrenti pensionati; nella circostanza, pur a fronte di una rituale comunicazione della data di udienza, la parte appellante non aveva provveduto affatto alla notifica; rinviata poi d'ufficio la data dell'udienza, tale parte aveva provveduto alla notifica nelle more del rinvio della prima udienza e senza rispetto del termine a difesa; fissata quindi successiva ulteriore udienza per la discussione, solo in quella sede quest'ultima aveva chiesto di essere rimessa in termine per la notifica irritualmente compiuta e di essere autorizzata ad una nuova notifica nel rispetto del termine a difesa della controparte).