(massima n. 1)
Nel giudizio d'appello in rito del lavoro, la violazione del termine di dieci giorni previsto dall'art. 435, comma 2, c.p.c. per la notificazione dell'atto di gravame non comporta l'improcedibilitą dell'appello, ove risulti comunque rispettato il termine minimo di venticinque giorni tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione, previsto dall'art. 435, comma 3, c.p.c., non occorrendo, in tal caso, alcun provvedimento autorizzatorio o di proroga da parte del giudice.