(massima n. 1)
L'ipotesi di impugnazione tardiva del contumace prevista dall'art. 327, secondo comma, c.p.c. richiede il concorso di un presupposto oggettivo (nullità degli atti indicati nel primo comma) e di uno soggettivo (mancata conoscenza del processo a causa di quella nullità), che devono essere entrambi provati dalla parte contumace; non può pertanto beneficiare di tale regime la parte appellata che, pur avendo ricevuto notifica - ancorché tardiva rispetto al termine di cui all'art. 435, terzo comma, c.p.c. - dell'atto di appello e avendo così acquisito conoscenza del giudizio di secondo grado, scelga di non costituirsi, non potendo poi evitare, rispetto alla sentenza d'appello, la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine lungo.