Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 14903 del 19 maggio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ipotesi di impugnazione tardiva del contumace prevista dall'art. 327, secondo comma, c.p.c. richiede il concorso di un presupposto oggettivo (nullità degli atti indicati nel primo comma) e di uno soggettivo (mancata conoscenza del processo a causa di quella nullità), che devono essere entrambi provati dalla parte contumace; non può pertanto beneficiare di tale regime la parte appellata che, pur avendo ricevuto notifica - ancorché tardiva rispetto al termine di cui all'art. 435, terzo comma, c.p.c. - dell'atto di appello e avendo così acquisito conoscenza del giudizio di secondo grado, scelga di non costituirsi, non potendo poi evitare, rispetto alla sentenza d'appello, la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine lungo.

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