(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, è giuridicamente inesistente - e comporta improcedibilità dell'appello per definitiva carenza di contraddittorio - la notificazione dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza effettuata dopo la data dell'udienza originariamente fissata e rinviata d'ufficio, allorché alla parte appellata non sia stato notificato il provvedimento (verbale d'udienza o decreto fuori udienza) recante la nuova data di discussione; tale vizio, attenendo all'inesistenza stessa della notifica del gravame, è insanabile e non può essere superato mediante concessione di un termine per la rinnovazione ex art. 435 c.p.c.