(massima n. 1)
In tema di impugnazione, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilitą, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze. Il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione č consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante; la grave anomalia motivazionale non esiste se la Corte d'Appello ha sufficientemente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto non provati alcuni dei vizi denunciati dal ricorrente.