(massima n. 1)
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo modificato dalla novellazione del 2012, prevedono che l'appello debba contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice. Non č necessario utilizzare particolari forme sacramentali o redigere un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.