Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 6922 del 14 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di appello, gli artt. 342 e 434 c.p.c., devono essere interpretati in modo non formalistico; l'appellante deve confutare le ragioni addotte dal primo giudice senza ricorrere a particolari forme sacramentali o redigere un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella impugnata.

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