(massima n. 1)
Nel giudizio di appello, gli artt. 342 e 434 c.p.c., devono essere interpretati in modo non formalistico; l'appellante deve confutare le ragioni addotte dal primo giudice senza ricorrere a particolari forme sacramentali o redigere un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella impugnata.