(massima n. 1)
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, impongono che l'impugnazione debba contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, senza necessitą di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.