(massima n. 1)
Il principio di non contestazione previsto dall'art. 434 c.p.c. si applica esclusivamente ai fatti storici e non alle valutazioni giuridiche. La mancata contestazione da parte della controparte non puņ essere invocata per questioni che richiedono un apprezzamento giuridico, come la sussunzione delle mansioni svolte in una determinata categoria contrattuale.