(massima n. 1)
In materia di impugnazioni, gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, richiedono, a pena di inammissibilitą, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice. Non č necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, mantenendo il giudizio di appello la natura di "revisio prioris instantiae".