(massima n. 1)
In tema di appello, gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., impongono che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, accompagnata da una parte argomentativa volta a confutare le ragioni del primo giudice, escludendo che l'atto di appello debba conformarsi a particolari forme sacramentali o contenere un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.