Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 20343 del 23 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di appello, gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., impongono che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, accompagnata da una parte argomentativa volta a confutare le ragioni del primo giudice, escludendo che l'atto di appello debba conformarsi a particolari forme sacramentali o contenere un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.

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