(massima n. 1)
Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., richiedono che l'appellante individui chiaramente le questioni contestate e le motivazioni delle sue doglianze. Non č sufficiente un generico richiamo a principi di diritto o normativa comunitaria, se non si confutano puntualmente le ragioni addotte dal primo giudice.