(massima n. 1)
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, richiedono, a pena di inammissibilitą, che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, includendo una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza necessitą di particolari formule sacramentali, progetti alternativi di decisione, o trascrizioni integrali della sentenza appellata.