Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 9400 del 10 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli artt. 342 e 434 c.p.c. devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione in appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'uso di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione.

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