(massima n. 1)
Gli artt. 342 e 434 c.p.c. devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione in appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'uso di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione.