(massima n. 1)
La denuncia di nullitā della sentenza o del procedimento per omesso rilievo della inammissibilitā dell'appello avverso in violazione degli artt. 434 e 342 c.p.c. č inammissibile se il ricorso non č autosufficiente riguardo al contenuto della sentenza di primo grado e se la censura di omessa motivazione č formulata rispetto a un error in procedendo.