(massima n. 1)
Le contestazioni formulate dall'INPS devono rispettare i canoni di specificitā prescritti dall'art. 434 cod. proc. civ., confrontandosi in modo puntuale con i presupposti processuali ed ermeneutici su cui la pronuncia del Tribunale si fonda, non limitandosi a dichiarazioni generiche di superamento dell'orientamento giurisprudenziale richiamato.